Accertamento con adesione: di cosa si tratta, a quali imposte è applicabile, effetti principali di questa forma di accertamento.
L’accertamento con adesione è una procedura con la quale il contribuente concorda con l’Amministrazione Finanziaria la maggiore imposta dovuta rispetto a quella dichiarata. L’istituto è pensato per favorire la collaborazione tra Uffici finanziari e contribuenti.
Caratteristica principale dell’accertamento è che rimane un atto della pubblica amministrazione, al quale il contribuente decide di aderire. Non è pertanto un atto del contribuente stesso.
La definizione può riguardare tutte le imposte di competenza dell’Erario, sia dirette che indirette. L’istituto è regolato dal D.Lgs. n. 218/97.
Accertamento con adesione: presentazione dell’istanza
Il procedimento può iniziare sia su iniziativa dell’Amministrazione finanziaria sia a seguito di istanza del singolo contribuente. Quest’ultimo può presentare l’istanza anche in caso di controlli, accessi ed ispezioni già effettuati, chiedendo all’Ufficio di presentare una proposta.
Può inoltre richiederlo in caso di ricezione di atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire.
Può essere direttamente l’Amministrazione a prendere l’iniziativa, solitamente prima dell’emissione di un accertamento. In ogni caso, dal 1° Luglio 2020 l’Ufficio è tenuto a presentare l’invito all’accertamento con adesione prima dell’emissione di ogni atto impositivo, salvo non si tratti di accertamenti parziali o effettuati dopo il rilascio di verbale di constatazione.
Agevolazioni a seguito dell’accertamento
La principale agevolazione consiste nella definizione della controversia tra il fisco ed il contribuente, con la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 del minimo previsto.
In relazione ai reati tributari, si ha la riduzione della metà delle pene previste. Inoltre, non si applicano le sanzioni accessorie se il debito tributario è assolto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. In caso di reati di omesso versamento e illecita compensazione, gli stessi non sono punibili se, prima dell’apertura del dibattimento, gli importi definiti a seguito di accertamento con adesione sono interamente pagati.
Infine, l’accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento delle somme definite, in un’unica soluzione o anche con possibilità di rateizzazione.
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