Agevolazione bollo auto e trasporto disabili: la titolarità dell’auto ad un familiare del soggetto disabile non fa venir meno i presupposti per l’esenzione. La decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
In tema di agevolazioni per il bollo auto in caso di veicolo dedicato al trasporto disabili, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza n. 82/2022 si è espressa a favore del contribuente. Hanno infatti stabilito i Giudici che la titolarità dell’auto in capo ad un familiare del soggetto disabile non fa venir meno i presupposti per l’esenzione.
La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento con il quale si pretendeva il recupero della tassa automobilistica, il c.d. bollo auto ex art. 8 Legge n. 449/97. Secondo la Regione Veneto, l’esenzione sarebbe da riconoscere solo nel caso in cui l’autovettura sia di proprietà del disabile o del familiare a cui è fiscalmente a carico.
Nel caso di specie il veicolo risultava intestato alla madre del disabile, la quale però non aveva fiscalmente a carico il figlio. Contro l’avviso di accertamento ricorreva la contribuente.
In primo grado la CTP provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’avviso. Secondo i Giudici, infatti, l’esenzione dalla tassa doveva riconoscersi per la “sussistenza del requisito oggettivo dell’adattamento speciale del mezzo e della presunzione del trasporto del figlio disabile da parte della madre.”
Avverso la decisione, favorevole al contribuente, ricorreva la Regione Veneto.
Agevolazione bollo auto e trasporto disabili: la decisione della CTR Veneto.
Con la pronuncia n. 82 del 18 Gennaio 2022 la Commissione Regionale rigettava il ricorso dell’ente, confermando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In particolare i Giudici condividevano le conclusioni della CTP di primo grado.
L’esenzione prevista dalla normativa, per i veicoli destinati al trasporto del disabile, deve essere interpretata alla luce della finalità obiettiva e specifica del veicolo stesso. Di conseguenza, quando la finalità del veicolo è il trasporto del soggetto disabile, deve potersi applicare l’esenzione dal bollo.
Quanto al requisito soggettivo della titolarità del veicolo, i Giudici affermano che “va inteso come ancorato naturalmente al portatore di handicap ovvero al nucleo familiare che lo assiste e supporta, dovendosi quindi estendere l’agevolazione anche al familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, purché inserito nel nucleo familiare ricomprendente il familiare a carico del quale il disabile risulta essere.”