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Agevolazione prima casa per gli under 36

Agevolazioni prima casa

Agevolazione prima casa: cosa prevede l’agevolazione introdotta per l’acquisto della prima casa per i giovani sotto i 36 anni.

Il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha introdotto, all’art. 64 commi da 6 a 10, un’agevolazione in materia di imposte indirette per i contratti di acquisto della prima casa. L’agevolazione è valida per i contratti stipulati dai giovani sotto i 36 anni per gli acquisti di prima casa da Maggio 2021 al 30 Giugno 2022.

Condizione per usufruire del c.d. bonus prima casa under 36 risulta, in primis, non aver ancora compiuto il 36° anno di età nell’anno di acquisto. L’indicatore ISEE, inoltre, non deve essere superiore a 40 mila euro annui.

Ove ricorrano le sopraindicate condizioni, si ottiene l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Agevolazione prima casa: l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate

In merito al bonus prima casa under 36, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 12/E. Con il documento l’Agenzia si è soffermata sull’estensione o meno dell’agevolazione alla tassa ipotecaria relativa all’acquisto dell’immobile.

In particolare, l’Amministrazione sostiene l’estensione dell’esenzione di pagamento anche alla tassa ipotecaria. L’atto di acquisto che fruisce dell’agevolazione rientrerebbe infatti tra quelli soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale.

Si ricorda infatti che l’imposta proporzionale, come previsto dalla normativa, in questi casi comporta l’assorbimento nella medesima della tassa ipotecaria, dell’imposta di bollo nonché dei tributi per la voltura catastale. Il riferimento è all’art. 10 comma 3 del D.Lgs 23/2011.

Di conseguenza, l‘esenzione dal pagamento dell’imposta proporzionale di registro si estende anche alla tassa ipotecaria nonché ai tributi per la voltura catastale ed all’imposta di bollo, in quanto assorbiti nell’imposta proporzionale esentata.

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