Agevolazioni fiscali delle A.s.d.: necessario il requisito della democraticità della struttura per l’applicazione del regime agevolato ex legge n. 398/1991 e legge 289/02.
In tema di accesso ai regimi agevolativi Iva e Ires per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.s.d.) è necessario che l’ente integri effettivamente, e non solo formalmente, gli elementi richiesti dalla normativa.
In particolare, per l’applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 398 del 1991, nonché dall’art. 90 (commi 17 e ss) della Legge 289/2002, non basta l’elemento formale della veste giuridica assunta. Necessario risulta l’effettivo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Non sarà sufficiente pertanto essere un’associazione, ma servirà anche integrarne i caratteri ed il funzionamento.
Ove fosse integrato tale requisito, in presenza degli altri richiesti, è possibile accedere alle agevolazioni in materia Iva (art. 4 D.p.r. 633/73) e Ires (D.p.r. 917/86).
Agevolazioni fiscali delle A.s.d.: requisito dell’effettività della struttura democratica ed onere della prova
L’onere probatorio che l’attività effettivamente svolta dalla A.s.d. sia dilettantistica e senza scopo di lucro è in capo al contribuente.
Questi infatti dovrà dimostrare il carattere realmente associativo, democratico e dilettantistico dell’ente. L’associazione non dovrà limitarsi ad avere regole di partecipazione democratica, ma dovrà realmente applicarle. Ove non si dovesse integrare nella sostanza tali requisiti, risulterà ininfluente il mancato superamento dei limiti relativi ai ricavi commerciali previsti, al fine di godere delle agevolazioni.
Quanto sopra è confermato anche dall’orientamento della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Nella sentenza n. 680/2019 la CTR veneta delinea i requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali, ed in particolare la necessità del rispetto del principio di democraticità così come richiesto dalla normativa.
Il carattere democratico, associativo, sportivo e dilettantistico dell’ente non può dirsi integrato dalla semplice affiliazione alla federazione sportiva di riferimento ed al CONI: da sola tale caratteristica non è sufficiente per godere del regime agevolato. Il contribuente deve dare prova di svolgere la propria attività, in concreto, nel pieno rispetto di tutta la normativa.
Condizione pertanto per l’applicazione delle agevolazioni è che “le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo e nello statuto“.
Conclude nella citata sentenza la Commissione veneta: “l’accertata violazione sistematica o addirittura strutturale della clausola di democraticità, e con ciò l’assenza del carattere genuinamente associativo e dilettantistico dell’associazione, comporta l’irrilevanza del mancato superamento del limite dei ricavi derivanti dall’esercizio di attività commerciale“.