Agevolazioni prima casa e cessazione convivenza: in caso di convivenza more uxorio, poi venuta meno, vi è la decadenza dalle agevolazioni per acquisto della prima casa a seguito di cessione infraquinquennale dell’immobile. La pronuncia della Cassazione, sentenza n. 20965/2022.
Con una recentissima pronuncia, del 1° Luglio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla decadenza dalle agevolazioni prima casa in caso di cessazione della convivenza more uxorio e successiva vendita dell’abitazione. Secondo i giudici, infatti, la coppia di fatto decade dalle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa in seguito al trasferimento infraquinquennale dell’immobile acquistato.
La vicenda originava dall’acquisto di un immobile da parte di due soggetti, all’epoca conviventi di fatto, da adibire ad abitazione principale. Con atto notarile pertanto acquistavano il suddetto immobile, usufruendo delle agevolazioni “prima casa” di cui all’art. 1, nota 2 bis della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986.
A seguito della rottura del rapporto di convivenza, uno dei due ex conviventi trasferiva anzitempo la propria quota indivisa dell’immobile all’altro, on accollo da parte di quest’ultimo anche del mutuo residuo.
A seguito di tale cessione l’Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di liquidazione, atti a recuperare a tassazione le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Secondo l’Ufficio, infatti, erano venute meno le condizioni per usufruire dei benefici “prima casa“.
Avverso tali avvisi proponevano ricorso i contribuenti, i quali ottenevano sentenza favorevole di annullamento avanti la CTP, successivamente confermata anche in appello dalla CTR. Di conseguenza l’Agenzia impugnava la sentenza, proponendo ricorso in Cassazione.
Agevolazioni prima casa e cessazione convivenza: la decisione della Suprema Corte
I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 20965/2022, si pronunciavano a favore dell’Agenzia delle Entrate, accogliendo il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rigettando nel merito i ricorsi originari dei contribuenti. Affermavano gli Ermellini il principio di diritto secondo cui nel rapporto di convivenza more uxorio, successivamente venuto meno, la coppia di fatto decade dalle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa ove vi sia il trasferimento infraquinquennale dell’immobile acquistato.
L’art. 1, nota II bis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, dispone infatti che, in caso “di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto”, il contribuente conserva detti benefici solo se “entro un anno dall’alienazione dell’immobile (…) proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale“.
Il legislatore, dunque, ha previsto una eccezione alla regola della decadenza da tali benefici, che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Al contrario, nel caso in esame la contribuente, dopo aver ceduto la propria quota all’ex convivente, non procedeva entro un anno all’acquisto di nuova abitazione.
Regime di esenzione per coppie coniugate e legge Cirinnà
Per i Giudici, inoltre, non vi è possibilità di estendere alla crisi delle convivenze di fatto il regime agevolato destinato alle coppie coniugate. Afferma la Suprema Corte che “il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” dell’art. 19 della L. n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede“.
La deroga, pertanto, riguarda solo i soggetti coniugati e non gli ex conviventi, ai quali non si estende l’esenzione prevista dall’art. 19 della Legge 74/87. Non si perviene a differente conclusione nemmeno con i nuovi istituti derivati dall’approvazione della legge n. 76/2016 (la c.d. legge Cirinnà), la quale ha introdotto la disciplina delle Unioni Civili.
Di conseguenza, deve ritenersi pienamente legittima la ripresa a tassazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile per il quale si è usufruito dell’agevolazione prima casa, anche se tale cessione è avvenuta a favore dell’ex convivente more uxorio.