Agevolazioni prima casa e vendita forzata: le dichiarazioni per usufruire dei benefici prima casa vanno rese anche con acquisto in sede di vendita forzata. Cassazione civile, ordinanza del 26 Luglio 2022 n. 23292.
Con una recentissima ordinanza del 26 Luglio 2022, la n. 23292, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di agevolazioni, le prescritte dichiarazioni per ottenere il beneficio “prima casa” devono essere rese anche in caso di acquisto in sede di vendita forzata. Ove si ricada in tale ipotesi, il contribuente dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione.
La vicenda traeva origine da un’atto di diniego, relativo alla richiesta di rimborso delle imposte versate dal contribuente all’atto di acquisto di un’abitazione. L’acquirente, infatti, aveva provveduto a registrare il decreto di trasferimento di un’immobile acquisito all’incanto. All’atto di registrazione, pur sussistendo i requisiti per l’agevolazione “prima casa”, era stata versata l’imposta con l’aliquota ordinaria, in luogo di quella agevolata.
Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso avanti la competente CTP, al fine di ottenerne l’annullamento e la condanna al rimborso di quanto indebitamente versato. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, con sentenza subito appellata dall’Agenzia delle Entrate.
La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, in quanto dagli atti di causa risultava dovuta l’imposta in misura ridotta, avendo il contribuente dimostrato che l’immobile acquistato era destinato ad abitazione principale. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso in Cassazione.
Agevolazioni prima casa e vendita forzata: la decisione della Cassazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, si pronuncia a favore dell’Agenzia delle Entrate, cassando la decisione di secondo grado e decidendo nel merito della vicenda.
Ricordano infatti i Giudici che, per fruire dei benefici connessi all’acquisto della prima casa, il contribuente deve sempre effettuare delle precise dichiarazioni, a pena di inapplicabilità dei benefici stessi. In particolare, l’acquirente è tenuto a dichiarare espressamente: a) di volersi stabilire nel comune dove si trova l’immobile; b) di non essere già titolare di altri diritti reali su immobili nello stesso comune; c) di non aver già fruito dei medesimi benefici (secondo quanto prescritto dalla Nota 2 bis della Tariffa allegata al DPR n. 131/86).
Ove l’acquisto avvenga in sede di vendita forzata (ad esempio con asta), il contribuente dovrà rendere tali dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento. Nel caso in esame il contribuente non aveva provveduto ad effettuare le previste dichiarazioni in fase di registrazione, ma solo in un secondo momento.
Precisavano i Giudici che << Le prescritte manifestazioni di volontà vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene >> (Conforme anche Cassazione Civile, n. 10354/2007 e n. 14117/2010).