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Assegno di mantenimento ed Irpef

Assegno di mantenimento ed Irpef

Assegno di mantenimento ed Irpef: l’assegno periodico corrisposto dal coniuge deve essere tassato come reddito solo nel caso in cui sia realmente percepito. CGT Lombardia, sentenza n. 3793/2022.

Con la pronuncia n. 3793 del 4 ottobre 2022 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha ribadito il principio di diritto secondo cui gli assegni periodici, corrisposti dal coniuge separato, sono sottoposti ad imposizione Irpef solo se realmente percepiti dal coniuge assegnatario.

La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2014. Con tale atto l’Ufficio rideterminava l’imposta Irpef e le addizionali nei confronti di una contribuente. L’Amministrazione Finanziaria, infatti, recuperava a tassazione il maggior reddito percepito dalla contribuente. Tale maggior reddito era calcolato dall’Ufficio sulla base di quanto assegnato alla coniuge, a titolo di mantenimento, dalla pronuncia emessa in sede di separazione.

Al contrario la contribuente, che dapprima aveva riportato in dichiarazione l’importo complessivo del mantenimento indicato in sede di separazione, successivamente aveva presentato una dichiarazione integrativa. Con tale dichiarazione quest’ultima aveva indicato una somma inferiore, pari a quanto effettivamente percepito dal marito.

Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso presso la competente Corte di primo grado, che provvedeva ad annullare l’atto impugnato. Secondo i Giudici, infatti, non rilevava l’importo dell’assegno di mantenimento stabilito nelle condizioni di separazione ma, come correttamente indicato in dichiarazione, quanto effettivamente percepito dall’ex marito.

Avverso la sentenza di primo grado l’Ufficio proponeva appello presso la competente Corte di secondo grado.

Assegno di mantenimento ed Irpef: rilevano le somme effettivamente percepite

Con la decisione in esame la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia respingeva l’appello dell’Ufficio, pronunciandosi a favore della contribuente.

Secondo la CTG lombarda la contribuente aveva correttamente operato, indicando nella dichiarazione integrativa la minore somma percepita dal marito (rispetto alla maggiore somma stabilita nelle condizioni di separazione).

Stando a quanto previsto dall’art. 50, co. 1, let. i) e dall’art. 10, co. 1, let. c) del TUIR, infatti, per i Giudici << devono essere tassati come reddito gli assegni periodici corrisposti effettivamente dall’ex coniuge e quindi realmente percepiti, e non l’importo indicato in sede di separazione come dovuto >>.

La contribuente, inoltre, aveva fornito alla Corte la prova di quanto effettivamente percepito a titolo di assegno di mantenimento.

Al contrario, andavano contestate le affermazioni dell’Amministrazione Finanziaria, secondo cui la parte avverrebbe dovuto provare di non avere ricevuto altri importi dal coniuge, diversi dagli assegni periodici.

Secondo i Giudici, infatti, non può pretendersi che << la parte provi di non avere ricevuto altri importi (sarebbe una prova negativa); né possono assumere valore decisivo eventuali ipotesi suggestive del tutto disancorate da qualunque principio di prova (affermazione dell’Ufficio circa il fatto che la signora potrebbe avere ricevuto altre somme dall’ex marito in fatto) >>.

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