Associazione sportiva e perdita agevolazioni: in caso di omessa dichiarazione dei redditi, l’associazione sportiva dilettantistica perde le agevolazioni previste dalla normativa. Cassazione Civile, ordinanza del 14 aprile 2023.
Con una recentissima pronuncia del 14 aprile 2023 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui in caso di omessa dichiarazione dei redditi, l’associazione sportiva dilettantistica perde l’accesso al regime fiscale agevolato previsto dalla normativa.
La vicenda in esame traeva origine da un avviso di accertamento per imposte dirette ed iva, emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di imposta 2007. L’Ufficio, infatti, rilevava la mancata presentazione da parte dell’associazione sportiva dilettantistica della prescritta dichiarazione dei redditi, a fronte dello svolgimento di attività anche di natura commerciale (sotto la soglia dei 250 mila euro). Di conseguenza, l’Ufficio riteneva dovesse disconoscersi all’a.s.d. la possibilità di usufruire del regime agevolato di cui alle legge 398/1991.
L’ente sportivo impugnava l’atto avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), la quale si pronunciava a favore dell’associazione. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, anch’esso rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale.
Secondo i Giudici di secondo grado, infatti, l’Agenzia delle Entrate non aveva mai contestato all’ente sportivo la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, spettando all’Ufficio l’onere di provare che l’a.s.d. svolgesse solo attività commerciale. Di conseguenza, la sola omissione della dichiarazione non comportava l’uscita dal regime fiscale di vantaggio. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione.
Associazione sportiva e perdita agevolazioni: l’omessa dichiarazione determina l’uscita dal regime di vantaggio
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata.
A detta dei Giudici, l’art. 1 della legge 398/91 individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, che abbiano svolto anche attività di tipo commerciale, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato. Tale regime risulta accessibile purché i proventi derivanti dall’attività commerciale non superino l’importo di 250 mila euro.
Ove tali associazioni optino per il suddetto regime, il successivo art. 2, co.5, stabilisce che << In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi .. il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali >> A detta della Cassazione, anche se l’associazione opta per il regime della legge 398/91, è comunque obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di un presupposto indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate aveva correttamente emesso l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione delle imposte sui redditi e dell’iva, dovuta a causa dell’applicazione del regime ordinario. Omettendo la dichiarazione, infatti, l’associazione non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per godere del regime fiscale agevolato.
Secondo i Giudici, l’obbligo di presentazione della dichiarazione discenderebbe dal generale principio stabilito dall’art. 1 del Dpr 600/73. Con tale norma si prevede che << … ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi >>.
Infine, evidenzia la Corte come, ove manchi la dichiarazione, risulti impossibile anche determinare l’ammontare forfettario delle imposte che l’associazione è tenuta a versare (se dovute). L’omissione della dichiarazione, pertanto, fa venir meno il presupposto per il godimento del regime agevolato, anche se i ricavi dell’attività commerciale esercitata risultino sotto la soglia prevista dalla normativa.