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Associazioni sportive ed agevolazioni fiscali

Associazioni Sportive Dilettantistiche e regime fiscale

Associazioni sportive ed agevolazioni fiscali: ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono dimostrare l’effettivo esercizio di un’attività senza fini di lucro nel perseguimento delle finalità sociali, non rilevando il mero contenuto formale dello statuto.

Con la pronuncia n. 7292 del 11.11.2022 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato nei confronti delle società sportive dilettantistiche, non rileva il solo dato formale dello statuto ma l’effettivo svolgimento di un’attività senza fini di lucro, in diretta attuazione delle finalità associative.

La vicenda traeva origine da un’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una polisportiva costituita in forma di associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.). Con tale atto l’Ufficio disconosceva all’associazione lo status “non profit” dell’ente, rideterminando l’imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

L’associazione proponeva ricorso presso la competente CTP (ora Corte di Giustizia), contestando quanto affermato dall’Ufficio. In particolare, la contribuente contestava l‘errata applicazione dell’art. 148, co. 3 del Tuir e l’art. 90 della L. 289/2002, relativi al regime fiscale agevolato fruibile dalle a.s.d.

In primo grado la CTP competente rigettava il ricorso, sostenendo la mancanza dei presupposti per l”applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dalla Legge 398/1991 a favore delle associazioni dilettantistiche. Non poteva, secondo i Giudici, ritenersi sufficiente il solo rispetto formale di quanto richiesto dalla normativa. Avverso tale decisione l’associazione proponeva ricorso in appello presso la competente Corte.

Associazioni sportive ed agevolazioni fiscali: la decisione della Corte

La Corte di Giustizia di secondo grado si pronunciava a sfavore della contribuente, rigettando l’appello e confermando l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo i Giudici, infatti, non risulta sufficiente, per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio previsto dalla Legge n. 398/91, il solo rispetto formale di quanto previsto dalla normativa, richiedendosi anche il rispetto dei requisiti sostanziali previsti per accedere a tali agevolazioni.

Le associazioni sportive, secondo la Corte << pur non essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono comunque porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura “dilettantistica” e le modalità di esercizio dell’attività, laddove il rendiconto economico finanziario rappresenta senza dubbio uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione, da cui poter desumere non soltanto il risultato economico dell’anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio prodottisi nel corso degli anni ovvero delle modalità di copertura delle eventuali perdite. >>

Gli enti associativi possono godere delle agevolazioni previste in materia Ires ed Iva a condizione non solo dell’inserimento, nei loro statuti ed atti costitutivi, di tutte le clausole dettagliatamente indicate dalla normativa, ma anche dell’effettivo e concreto svolgimento della propria attività nel pieno rispetto delle suddette clausole.

Il mancato rispetto sostanziale delle clausole, così come previste dall’art. 148, comma 8, TUIR e art. 4, comma 7, DPR 633/72 comporta il venir meno delle agevolazioni previste.

Quanto sopra è confermato anche dall’orientamento della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 29800/2022, ha affermato che non è determinante << il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative >>.

Nel caso in esame non solo la gestione dell’attività da parte dei soci era di natura imprenditoriale, finalizzata alla distribuzione di utili, ma la veste giuridica di a.s.d veniva utilizzata solo in via formale, al fine esclusivo di ottenere un trattamento fiscale di maggior favore. Di conseguenza, secondo i Giudici l’Ufficio aveva correttamente disconosciuto il regime agevolativo di vantaggio previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.

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