Associazioni sportive ed attività commerciali: l’A.s.d. non gode de trattamento fiscale di favore se l’attività sportiva è marginale rispetto all’attività commerciale. Cassazione, Ordinanza n. 29800 del 2022.
Con la recentissima ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione, la n. 29800 del 2022, la Suprema Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui l’associazione sportiva dilettantistica non gode del regime fiscale agevolato nel caso in cui l’attività commerciale risulti di gran lunga prevalente rispetto all’attività sportiva istituzionale. Ai fini dell’applicazione del regime di favore non rileva, infatti, la regolarità formale dell’associazione ma il concreto svolgimento, in via principale, di un’attività istituzionale senza fini di lucro.
La vicenda traeva origine da due avvisi di accertamento notificati ad una associazione sportiva dilettantistica, relativi al recupero di imposte Ires, Irap ed Iva. Con tali atti l’Agenzia contestava la natura associativa non commerciale dell’ente, con conseguente perdita della possibilità di avvalersi del regime agevolato previsto dalla normativa.
Avverso tali atti proponeva ricorso l’associazione, la quale risultava soccombente sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito affermavano per l’a.s.d. l’impossibilità di beneficiare del regime agevolato previsto dalla l. 398/91 e dalla legge n. 289/2002. Dagli esiti dell’accertamento, infatti, era emerso che l’attività concretamente svolta dall’ente aveva natura commerciale, destinata solo in misura marginale a quella sportiva (così CTR Veneto n. 96/29/2013).
Avverso la sentenza di secondo grado l’associazione proponeva ricorso in Cassazione. In particolare l’a.s.d. sosteneva la violazione dell’ART. 148 del Tuir, quanto all’assoggettamento ad imposizione fiscale piena delle entrate dell’ente, a causa dell’erroneo inquadramento delle attività esplicate dall’ente tra quelle commerciali. L’a.s.d. infatti promuoveva attività ciclistiche ed era regolarmente iscritta ad una federazione sportiva nazionale, svolgendo l’attività commerciale di agriturismo solo a supporto dell’attività sportiva principale.
Associazioni sportive ed attività commerciali: la decisione della Corte di Cassazione
Con la pronuncia in esame i Giudici della Suprema Corte respingevano il ricorso dell’associazione, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Secondo i Giudici, infatti, l’esenzione << .. prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cass., 11 dicembre 2012, n. 22578; 5 agosto 2016, n. 16449).>>
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni, pertanto, non è dirimente la sola regolarità formale dell’associazione, né la correttezza e conformità delle clausole statutarie alla normativa ed alle finalità istituzionali (sportive), né tantomeno la sola affiliazione ad una data federazione sportiva, ma la concreta attività svolta.
Se tale attività risulti avere natura prettamente commerciale (nel caso in esame l’attività di agriturismo), nonché si riveli essere prevalente ed estranea rispetto all’attività istituzionale dichiarata (ciclo-turismo), non potrà riconoscersi il carattere non lucrativo all’associazione.
Si può leggere ancora nella sentenza in esame << Non è determinante dunque li contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta. Quello che invece rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative>>
Ciò che rileva, in definitiva, è la concreta attività svolta dall’ente associativo, la quale deve essere svolta in ottemperanza dei fini statutari e senza scopo dii lucro, nel perseguimento delle finalità associative.