Cosa succede in caso di atti di disposizione compiuti dal coniuge senza il necessario consenso, sia in presenza di beni mobili, che di mobili registrati e beni immobili
Il Codice Civile prevede delle conseguenze nel caso di atti compiuti da uno dei due coniugi senza il necessario consenso dell’altro. In particolare l’art. 184 c.c. distingue a seconda che l’atto di disposizione sia relativo ad un bene immobile o mobile registrato ovvero ad un bene mobile non registrato.
In caso di beni immobili e mobili registrati (come ad esempio le autovetture, le imbarcazioni..) il coniuge che non ha prestato il consenso ha la possibilità di richiedere l’annullamento dell’atto dispositivo.
L’azione per l’annullamento va esercitata in un breve arco temporale. Si prevede infatti che il coniuge abbia a propria disposizione solo 1 anno per proporre l’azione.
Il termine decorre dal giorno della trascrizione dell’atto ove questa sia prevista. Se l’atto non richiede la trascrizione, il termine annuale parte da quando il coniuge ne viene a conoscenza. Infine, se non è un atto trascritto ed il coniuge non ne viene a conoscenza, l’anno va computato dal giorno di scioglimento della comunione.
Atti compiuti dal coniuge senza il consenso: i beni mobili
Se l’atto di disposizione ha ad oggetto un bene mobile non registrato, le conseguenze sono differenti. L’atto del coniuge senza il consenso rimane efficace nei confronti dei terzi, senza possibilità di annullamento.
Il legislatore ha previsto, in ogni caso, delle conseguenze per i coniugi. Si prevede infatti l’obbligo, a carico del coniuge che ha compiuto l’atto, di ricostruire la comunione o di corrispondere una somma equivalente al bene.
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