Attività non commerciali delle Società Sportive Dilettantistiche: agevolazioni fiscali ed esclusione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione. Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 35977/2021.
Con la sentenza n. 35977 del 2021 la Cassazione, Sezione III, ha compiuto una disamina dei casi nei quali una Società Sportiva può godere del regime fiscale agevolato previsto dalla L. 389/1991.
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte della S.S.D. a rl, della sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano. Con tale sentenza si escludeva che le entrate provenienti dagli iscritti fossero da considerare de – commercializzate ex art. 148 comma 3 Tuir. Di conseguenza, veniva contestata alla società l’omessa presentazione della dichiarazione Iva.
La Suprema Corte, preliminarmente, compie un’analisi della Legge n. 289/2002, la quale prevede l’estensione dei benefici fiscali ex Legge n. 389/91 anche alle Società Sportive Dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro.
Il regime agevolativo prevede uno speciale meccanismo di determinazione dell’IRES e dell’IVA nonché un regime di contabilità semplificato. Tra i vantaggi, l’esenzione dell’obbligo di tenuta delle scritture e di presentazione della dichiarazione annuale e periodica IVA.
Gli enti che optano per il suddetto regime, inoltre, godono degli ulteriori benefici previsti dall‘art. 148 comma 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi. La norma prevede la de-commercializzazione di alcune attività svolte nei confronti di determinati soggetti.
Condizione per godere delle agevolazioni è la conformità dello statuto e dell’atto costitutivo della società sportiva a determinate clausole individuate dalla norma.
Attività non commerciali delle Società Sportive Dilettantistiche
Nella pronuncia in esame fornisce una lettura dall’art. 148 comma 3 del TUIR, al fine di individuare le attività de-commercializzate.
Si afferma infatti “non si considerano commerciali … le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti sia degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività” che fanno parte della medesima organizzazione locale o nazionale “sia nei confronti dei rispettivi associati oltre che dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali“.
La norma è pensata per favorire l’attività istituzionale dell’ente svolta a favore dei soci dell’associazione, nonché dei soci di altre associazioni che svolgono uguale attività e fanno parte della medesima organizzazione locale o nazionale, nonché dei tesserati delle Federazioni nazionali, E.P.S. e D.S.A. cui è affiliata la società.
L’articolo in esame presuppone, pertanto, che le attività non commerciali siano solo quelle che “appaiono realmente dirette in favore di coloro che sono parte effettiva delle vita dell’ente e come tali risultano reali beneficiarti e al tempo stesso attori delle finalità sportive perseguite“.
Conseguentemente sono da escludere dalla de-commercializzazione le prestazioni non strumentali al perseguimento degli scopi della S.S.D. erogate verso soggetti che non partecipano effettivamente alla vita dell’ente.
Differenza tra soci, tesserati ed iscritti alla S.S.D.
La Suprema Corte afferma che per individuare i destinatari delle attività de – commercializzate è necessario valorizzare la qualità di socio, associato o tesserato alla federazione.
Infatti, non basta il mero riferimento alla qualità di iscritto. Risulta pertanto necessario che il soggetto destinatario delle attività de – commercializzate sia partecipante attivo dell’ente (operativo nel settore) e soggetto effettivamente destinatario delle attività istituzionali dello stesso.