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Compravendite occasionali ed attività d’impresa

Compravendite occasionali ed attività d'impresa

Compravendite occasionali ed attività d’impresa: le operazioni svolte da una persona fisica in modo occasionale non configurano attività d’impresa. Cassazione Civile, ordinanza n. 20065 del 21 Giugno 2022.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 20065 del 21/06/2022), in materia di tassazione dei redditi d’impresa, le operazioni svolte da una persona fisica in modo isolato e occasionale non configurano attività d’impresa.

La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento, con il quale veniva accertato a carico di un contribuente un reddito derivante da attività d’impresa. Venivano pertanto recuperati a tassazione Irpef, Irap ed Iva, oltre a sanzioni, in relazione alla vendita di otto unità immobiliari nel periodo di imposta accertato.

Il contribuente proponeva ricorso presso la competente Commissione Tributaria, eccependo in via preliminare il mancato svolgimento di alcuna attività d’impresa, tale da giustificare il prelievo fiscale. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo l’importo accertato a seguito della detrazione di alcuni costi.

Il contribuente ricorreva in appello. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, investita della questione, rigettava l’appello del contribuente.

I Giudici, infatti, ritenevano le operazioni di compravendita in esame esterne al ciclo economico tipico di un privato: l’acquisto degli immobili e la loro vendita a terzi ne escludevano l’utilizzo ai fini personali. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso in Cassazione.

Compravendite occasionali ed attività d’impresa: la decisione della Suprema Corte

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si pronunciava a favore del contribuente, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza, con rinvio alla competente CTR (oggi Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado).

Affermava la Corte come, ai fini della nozione di esercizio d’impresa commerciale, l’art. 51 TUIR richiedesse lo svolgimento “per professione abituale ancorché non esclusiva” delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., anche non organizzate in forma d’impresa. Tali attività, inoltre, devono essere connotate da una certa stabilità e ripetitività, anche solo tendenziale e prospettica nel tempo.

Le attività, inoltre, possono essere svolte anche in modo non esclusivo e, quindi, in contemporanea ad altre, rendendo il contribuente in tale ipotesi titolare di due distinti redditi.

Ove ci si trovi dinnanzi ad un contribuente persona fisica, l’indagine sulla professionalità, così come delineata, va effettuata ex ante, in collegamento con un insieme di fattori da valutare in relazione alla specifica tipologia di attività, tra i quali la predisposizione di mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza di un’attività d’impresa, ciò che rileva è la presenza del requisito dell’abitualità, intesa come attività stabile (Cassazione n. 32590/2019). Pertanto, in materia di tassazione dei redditi d’impresa, le operazioni svolte da una persona fisica in modo isolato e occasionale non configurano attività d’impresa. Infatti << non possono assumere rilievo – ai fini della tassazione del reddito di impresa – le cessioni di beni che non siano caratterizzate dall’abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio >>.

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