Nell’ambito delle misure introdotte dal “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), l’art. 4, comma 1, lett. b prevede una modifica delle scadenze entro cui effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021.
Con il Decreto n. 41/2021 emanato dal Governo (c.d. Decreto Sostegni), sono state introdotte nuove scadenze per effettuare il pagamento delle somme dovute dai contribuenti che hanno avuto accesso all’istituto della rottamazione ter (Definizione Agevolata ex art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018).
In particolare, per i soggetti in regola con il pagamento delle scadenze 2019, il termine ultimo per il versamento delle rate 2020 è stato differito al 31 Luglio 2021. Detto termine gode dei 5 giorni di tolleranza secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 14-bis dl D.l. 119/2018.
I contribuenti che intendano continuare a godere dei benefici fiscali collegati all’adesione alla definizione agevolata 2018 dovranno corrispondere entro tale data le rate precedentemente in scadenza a Febbraio, Maggio, Luglio e Novembre 2020.
Rate in scadenza nel 2021 e decadenza dal beneficio
Quanto alle rate in scadenza nel corso del 2021 relative ai mesi di Febbraio, Maggio, Luglio e Novembre, il termine ultimo per il pagamento delle somme dovute viene differito al 30 Novembre 2021, sempre con il termine di tolleranza previsto dall’art. 3 comma 14-bis dl D.l. 119/2018.
La conseguenza del mancato rispetto delle nuove scadenze è la decadenza dai benefici previsti a seguito dell’adesione all’istituto della Definizione Agevolata. In tale ipotesi, si avrà la trattenuta delle somme precedentemente versate a titolo di acconto sui maggiori importi vantati dall’agente della riscossione.
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