Detrazione delle spese sanitarie: l’erede del defunto non può beneficiare della detrazione delle spese sanitarie non fruite dal de cuius. La risposta n. 192/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’istanza di interpello n. 192/2023 l’Agenzia delle Entrate forniva risposta al quesito proposto da una contribuente circa il possibile trasferimento all’erede delle rate di detrazione residue non usufruite dal defunto.
In particolare, l’istante evidenziava come il marito avesse sostenuto spese mediche (per un intervento chirurgico) di ingente valore, scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali. Il coniuge, all’inizio del secondo anno, era deceduto. La moglie, di conseguenza, chiedeva all’AdE se fosse possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non usufruite dal marito.
Secondo l’interpretazione della contribuente, nel caso in esame si dovrebbe seguire il medesimo criterio delle spese di ristrutturazione edilizia, per le quali è previsto il trasferimento delle quote rimanenti dall’anno successivo a quello del decesso del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, al contrario, esclude per l’erede la possibilità di usufruire delle quote rimanenti di detrazione delle spese sanitarie del defunto. Mancherebbe infatti, secondo l’Amministrazione Fiscale, un’esplicita disposizione di legge simile a quella prevista per le spese di ristrutturazione edilizia
Detrazione delle spese sanitarie: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’art. 15, co. 1, lettera c), del TUIR ad oggi risulta possibile detrarre, dall’imposta lorda dovuta dal contribuente, un importo pari al 19% delle spese sanitari, per la parte eccedente il valore di 129,11 euro.
Tali spese sono costituite esclusivamente da spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle dell’art. 10, co. 1 let. b), nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche protesi dentarie e sanitarie. Nel caso di eccedenza del limite dei 15.493,71 euro annui, è prevista la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia, nel caso in esame nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del defunto l’erede potrà indicare l’importo complessivo delle rate residue spettanti. In tal modo sarà possibile beneficiare, in un’unica soluzione, della detrazione dell’imposta.
Al contrario, la detrazione non fruita nella sopraindicata dichiarazione non si trasmetterà agli eredi, stante la mancanza di un’esplicita disposizione di legge a riguardo, come invece accade nel caso delle spese per la ristrutturazione.
Tale possibilità è infatti prevista dall’articolo 16 bis, co. 8, del TUIR, il quale prevede tale meccanismo di successione per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si legge infatti che «…. in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Secondo l’Agenzia, pertanto, la sopraindicata disposizione non può essere estesa, per analogia, anche ad altre fattispecie (nel caso in esame la detrazione per le spese mediche, mancando una esplicita disposizione di legge a riguardo.