Ecobonus ed impianti di riscaldamento: possibile usufruire dell’agevolazione al 65% per gli impianti di riscaldamento.
Il c.d. ecobonus al 65% è un’agevolazione che comporta una detrazione sull’imposta lorda riconosciuta a seguito di interventi per il contenimento dei consumi energetici. Tali interventi di riqualificazione energetica devono essere effettuati su edifici esistenti.
L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che comportano un aumentano del livello di efficenza energetica. In particolare, è possibile ottenere il beneficio quando si procede con la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento. Alla luce di quanto appena detto, risulta pertanto possibile per il contribuente beneficiare del bonus anche in caso di acquisto di stufe e/o impianti di climatizzazione invernale.
Come già evidenziato, il primo requisito per ottenere il beneficio consiste nell’esecuzione dell’intervento edilizio su edifici esistenti ed accatastati alla data di inizio dei lavori (vedi Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 Maggio 2007).
Quanto alla definizione di impianto termico, quest’ultimo è un impianto tecnologico destinato a servizi di climatizzazione degli ambienti, anche mediante la climatizzazione invernale. L’impianto, inoltre, può produrre acqua calda sanitaria. Sono ricompresi, pertanto, anche gli impianti individuali di riscaldamento quali stufe a legna, stufe a pellet, caminetti e termocamini (purché siano fissi e non mobili).
Al contrario, non rientrano negli impianti termici gli impianti dedicati alla produzione esclusiva di acqua calda sanitaria.
Ecobonus ed impianti di riscaldamento: requisiti ulteriori
Quanto agli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione per le spese sostenute è pari al 50% in caso di caldaie a biomassa o caldaie a condensazione. In caso di caldaia a condensazione, questa deve essere di efficienza energetica pari almeno alla Classe A.
Ove l’impianto a condensazione sia dotato, oltre alla Classe A, di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione riconosciuta è elevata al 65% della spesa sostenuta (rispetto all’ordinario 50%). In maniera simile, viene riconosciuta un’agevolazione al 65% per i generatori di aria calda a condensazione nonché per le pompe di calore.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef o Ires, pertanto una decurtazione dell’imposta dovuta. Quanto al valore massimo dell detrazione, la stessa è fissata nell’importo complessivo di euro 30.000,00.
Le detrazioni, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di invio all’ENEA della comunicazione relativa all’intervento realizzato. Un tecnico abilitato deve inoltre attestare la corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti.