Ecobonus ed impianti di riscaldamento: possibile usufruire dell’agevolazione al 65% per gli impianti di riscaldamento.
Il c.d. ecobonus al 65% è un’agevolazione che comporta una detrazione sull’imposta lorda riconosciuta a seguito di interventi per il contenimento dei consumi energetici. Tali interventi di riqualificazione energetica devono essere effettuati su edifici esistenti.
L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficenza energetica. In particolare, è possibile ottenere il beneficio quando si procede con la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
Possibile, pertanto, beneficiare del bonus anche in caso di acquisto di stufe e/o impianti di climatizzazione invernale.
Primo requisito risulta essere quello di procedere con l’intervento edilizio su edifici esistenti ed accatastati alla data di inizio dei lavori. I fabbricati, pertanto, devono essere esistenti (vedi Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 Maggio 2007).
Quanto alla definizione di impianto termico, questo è un impianto tecnologico destinato a servizi di climatizzazione degli ambienti, pertanto anche mediante climatizzazione invernale. L’impianto può o meno produrre acqua calda sanitaria. Ricompresi pertanto anche gli impianti individuali di riscaldamento quali stufe a legna, stufe a pellet, caminetti e termocamini (purché siano fissi e non mobili).
Al contrario, non rientrano negli impianti termici gli impianti dedicati alla produzione esclusiva di acqua calda sanitaria.
Ecobonus ed impianti di riscaldamento: requisiti ulteriori
Quanto agli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione per le spese sostenute è pari al 50% in caso di caldaie a biomassa o caldaie a condensazione. In caso di caldaia a condensazione, questa deve essere di efficienza energetica almeno pari alla Classe A.
Ove però, oltre alla Classe A, l’impianto a condensazione sia dotato di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione riconosciuta è elevata al 65% della spesa sostenuta. Ugualmente, viene riconosciuta una agevolazione al 65% per i generatori di aria calda a condensazione nonché per le pompo di calore.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef o Ires, pertanto una decurtazione dell’imposta dovuta. Quanto al valore massimo dell detrazione, la stessa è di euro 30.000.
Le detrazioni, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di invio all’ENEA della comunicazione relativa all’intervento realizzato. Un tecnico abilitato deve inoltre attestare la corrispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti.