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Escluse le detrazioni fiscali per il condomino moroso

Escluse le detrazioni fiscali per il condomino

Escluse le detrazioni fiscali per il condomino moroso: per il Corte di Cassazione il condomino moroso non può lamentare mancata fruizione dei benefici fiscali se non partecipa alla spesa.

Con una recentissima ordinanza (ordinanza n. 10854/20) la Cassazione ha stabilito che il condomino moroso non può richiedere i danni per la mancata fruizione dell’agevolazione fiscale collegata a lavori di ristrutturazione. Questo in quanto l’impossibilità di ottenere i benefici fiscale è dovuta alla sua mancata partecipazione alle spese comuni.

La vicenda si originava da un’opposizione a decreto ingiuntivo attivata da una condomina, la quale contestava i lavori di ristrutturazione straordinaria effettuati dal condominio. In aggiunta ai motivi di opposizione, l’attrice dispiegava anche domanda risarcitoria, in via riconvenzionale.

Con tale domanda la condomina chiedeva il risarcimento dei danni, conseguenti al mancato godimento dei benefici fiscali, ai quali non aveva potuto accedere stante la contestazione sulle spese.

Il Giudice respingeva l’opposizione e pertanto l’attrice ricorreva avanti la Suprema Corte. In particolare, con il terzo motivo di ricorso, la condomina lamentava la violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 449 del 1997, art. 1.

Sosteneva infatti la ricorrente l’erronea esclusione, nella sentenza impugnata, del nesso causale tra il comportamento dei condomini, i quali avevano affidato i lavori di rifacimento della facciata senza approvazione assembleare, e la decadenza dal beneficio delle detrazioni fiscali, alla quale lei non aveva partecipato.

Escluse le detrazioni fiscali per il condomino moroso: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10854/20, rigettava l’impugnazione della condomina, in particolare in relazione alla domanda risarcitoria.

Secondo la Suprema Corte, nulla può vantare il condomino che non ha provveduto ai pagamenti, contestando la sussistenza del suo obbligo di contribuzione. Questi, non pagando e risultando moroso, non ha la possibilità di avvalersi delle detrazioni fiscali a causa di un proprio comportamento.

I Giudici, infatti, sostengono che la perdita dei benefici sia da imputarsi esclusivamente al ritardo nella partecipazione alle spese da parte della condomina. Afferma in particolare la Corte a rigaurdo ” [..] Il singolo condomino che, in ipotesi di lavori eseguiti su parti condominiali, non abbia in concreto provveduto ai relativi pagamenti, contestando la sussistenza del proprio obbligo di contribuzione …. e non si sia potuto perciò avvalere delle detrazioni in ragione della spesa sostenuta per l’intervento edilizio, in forza della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero condominio. [..]“.

Proprio l’inadempimento del condomino si rivela essere la causa determinante per la perdita della facoltà di detrarre il relativo costo dall’imposta Irpef. Di conseguenza, nulla potrà pretendere dagli altri condomini per aver perso il diritto alle agevolazioni fiscali legate alla detrazione delle spese di ristrutturazione del condominio.

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