Forza maggiore ed annullamento sanzioni ed interessi: in caso di mancato incasso di crediti vantati dalla società, si può parlare di forza maggiore. La pronuncia della CTR della Puglia.
Con la recente sentenza n. 150/2021 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha stabilito che la crisi di liquidità, dovuta al mancato incasso di crediti vantati da una società, può integrare la forza maggiore. Di conseguenza, sarà possibile l’annullamento delle sanzioni ed interessi legati al mancato versamento di quanto dovuto secondo le dichiarazioni presentate dal contribuente.
La vertenza in esame originava dalla notifica di una cartella di pagamento per mancato versamento di somme, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis (Irpef) ed art. 54 bis (Iva).
La società presentava ricorso, accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale in primo grado. Il giudice, infatti, riteneva applicabile l‘art. 6 comma 5 del D.Lgs 472/97, il quale prevede espressamente che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore“. In questo caso il ricorrente identificava la forza maggiore con la crisi di liquidità che lo aveva colpito.
Forza maggiore ed annullamento sanzioni ed interessi: la decisione dei Giudici della CTR per la Puglia
I Giudici di appello si esprimevano a favore del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. Secondo la CTR la società, che aveva adempiuto agli obblighi di dichiarazione, a causa di documentante incapienze dei clienti, si era trovata nell’impossibilità materiale di versare l’IVA per mancanza di liquidità.
La Srl aveva tentato (invano) la riscossione coattiva dei propri crediti mediante decreti ingiuntivi. Tale circostanza dimostrava la diligenza della società e l’assenza di colpa per la situazione di crisi nella quale era venuta a trovarsi la contribuente. Deve infatti ritenersi il mancato incasso dei crediti vantati verso i clienti un evento non imputabile alla società, tale da giustificare l’invocazione della causa di forza maggiore.
A sostegno del proprio ragionamento la Commissione fa riferimento alle pronunce n. 15176/14 e n. 37301/14 della Corte di Cassazione. Con tali decisioni, si escludeva la responsabilità penale per omessi versamenti dovuti a crisi di liquidità per mancato saldo da parte dei clienti.
A sostegno dell’applicazione, nel caso di crisi di liquidità, della forza maggiore la CTR cita anche decisioni simili della CTR Lazio (n.158 del 20.6.2012 e n.540 del 12.7.2011). In base a queste ultime, infatti, le sanzioni per omesso versamento non possono essere irrogate in caso di impossibilità economica e la mancanza provvisoria di liquidità costituisce causa di forza maggiore e consente l’annullamento di sanzioni ed interessi.