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I redditi del coniuge e del minore

I redditi del coniuge e del minore

II redditi del coniuge e del minore: tassazione separata dei coniugi, beni della comunione legale e redditi dei figli minori.

Nell’ordinamento italiano i redditi dei coniugi e dei figli minori sono regolati dall’art. 4 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Tali redditi sono presi in considerazione in relazione sia alla determinazione del reddito complessivo del soggetto, sia in relazione ai casi di tassazione separata.

L’art. 4 del TUIR prevede espressamente: “Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

  • a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare;
  • b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;
  • c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.

In via preliminare, il principio fondamentale che regola il sistema è la tassazione separata del reddito di ogni coniuge. I proventi derivanti dall’attività di ogni coniuge sono imputati per l’intero ammontare al singolo.

Regole differenti sono previste, al contrario, per i beni oggetto di comunione legale o del fondo patrimoniale. I redditi dei beni facenti parte della comunione legale sono imputati al 50% ad ogni coniuge. Risulta possibile, inoltre, che siano stabilite diverse quote, secondo quanto previsto dall’art. 210 del Codice Civile.

Allo stesso modo i redditi derivanti dai beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà ad ogni coniuge.

I redditi del coniuge e del minore

Peculiare disciplina seguono i redditi derivanti dai beni di proprietà del figlio minore. Se tali beni sono soggetti all’usufrutto legale dei genitori, i redditi derivanti dai beni di proprietà del minore sono imputati per il 50% ad ogni genitore.

Se vi è un solo genitore, o se l’usufrutto legale spetta ad uno solo dei genitori, i redditi sono imputati a questo genitore per il loro intero ammontare.

Per gli altri beni del minore, non rientranti nell’usufrutto legale dei genitori, il minore risulterà debitore di imposta dei redditi da questi derivanti. Ugualmente, il minore sarà debitore di imposta per i redditi derivanti dalla propria attività lavorativa.

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