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Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso il contribuente può provvedere spontaneamente alla sanatoria di una violazione tributaria, accedendo ai benefici previsti dalla normativa e regolarizzando la propria posizione

Con l’istituto del ravvedimento operoso è possibile procedere con il pagamento delle somme dovute, sanando la propria posizione debitoria nei confronti del fisco. Conseguenza del ravvedimento è la riduzione delle sanzioni e la regolarizzazione della propria posizione. L’istituto è disciplinato dal D.Lgs 473/1992.

Il contribuente può effettuare il ravvedimento sino:

  • Alla notifica dell’accertamento o della liquidazione del credito di imposta;
  • Sino alla comunicazione ex art. 36 bis e 36 ter del D.p.r. 600/73 (controlli automatici e formali delle dichiarazioni).

Per il contribuente è possibile in ogni caso presentare istanza di ravvedimento operoso anche dopo l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche. Ugualmente, può accedersi all’istituto anche se sono in corso altre attività di accertamento. Per accedere al ravvedimento il contribuente deve procedere con il pagamento dell’imposta dovuta, nonché degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

Ravvedimento operoso: le conseguenze per il contribuente

Le conseguenze a seguito della presentazione dell’istanza di ravvedimento operoso sono molteplici.

In primis, il contribuente ottiene una riduzione delle sanzioni amministrative. Al contempo, non saranno applicate le eventuali sanzioni accessorie.

Il ravvedimento è inoltre considerato per alcune violazioni di natura penale una causa di non punibilità. In particolare, nei casi di fattispecie penali collegate all’Iva (art. 13 D.lgs 74/2000), nonché per i reati di dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta ed omessa dichiarazione.

In altri casi, al contrario, il ravvedimento risulta circostanza attenuante, la quale comporta una diminuzione della pena e non applicazione delle pene accessorie.

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