Imposta di registro e giudizio divisionale: non sconta il pagamento dell’imposta di registro la sentenza avente ad oggetto la divisione dei beni dei coniugi. Cassazione Civile, sentenza n. 18556/2022.
Con una pronuncia recentissima la Corte di Cassazione si è espressa sul regime impositivo relativo all’imposta di registro per le sentenze aventi ad oggetto la separazione dei beni dei coniugi. Secondo i Giudici di legittimità, il giudizio di divisone della comunione legale dei coniugi beneficia del regime di esenzione previsto dall’art. 19 della Legge n. 74/1987.
La vicenda traeva origine da una richiesta di rimborso effettuata da due contribuenti (ex coniugi). La richiesta riguardava la restituzione di quanto pagato a titolo di imposta di registro per atti giudiziari. L’imposta pagata, per la quale i contribuenti avevano proposto istanza di restituzione, era relativa ad un provvedimento giurisdizionale. Con la sentenza in esame, infatti, si erano assegnati (ad ogni coniuge) i beni oggetto della comunione legale, sciolta a seguito di sentenza parziale di separazione dei coniugi.
I contribuenti richiedevano la restituzione dell’imposta versata, ritenendo applicabile l’esenzione ex art. 19 della Legge 74/1987 alla sentenza di divisione dei beni della comunione. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate rifiutava la restituzione, sulla base dell’inesistenza del rapporto di consequenzialità tra la sentenza di separazione ed il successivo giudizio divisionale dei beni della comunione.
Avverso il diniego i contribuenti proponevano ricorso presso la competente CTP (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I Giudici, investiti della questione, accoglievano le ragioni dei contribuenti, decretando la condanna dell’Ufficio alla restituzione dell’imposta a suo tempo versata. La decisione veniva successivamente confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale. Avverso tale decisione l’Ufficio finanziario proponeva ricorso per Cassazione.
Imposta di registro e giudizio divisionale: la decisione della Cassazione
I Giudici della Suprema Corte si esprimevano a favore dei contribuenti, confermando la decisione di secondo grado. La Cassazione infatti, riteneva condivisibile l’orientamento secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, anche la sentenza di divisione dei beni appartenenti alla comunione legale debba godere del regime agevolativo di cui all’art. 19 della Legge n. 74/1987 (cfr. la sentenza della Cassazione Civile n. 3110/16).
La norma in esame prevede espressamente che << Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio … sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa >>.
La ratio dell’esenzione in esame è sita nella volontà di favorire le famiglie in difficoltà, le quali con molta probabilità possono risultare indebolite dalla crisi coniugale e costretta a trovare un nuovo assetto ai rapporti patrimoniali in essere tra di loro. Tali rapporti dipendono, necessariamente, dalla sentenza di separazione o divorzio. Di conseguenza, lo scioglimento della comunione ed i conseguenti trasferimenti di beni non possono costituire indice di capacità contributiva.
Sull’argomento è intervenuta anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 154/1999, la quale ha esteso la portata dell’art. 19 a tutti gli atti, documenti e provvedimenti riferibili al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Nel caso in esame la Commissione Regionale aveva correttamente affermato che il Tribunale, con la sentenza di divisone, si era limitato ad assegnare ad ogni coniuge la titolarità di alcuni beni della comunione. In tal modo, il Tribunale ordinario aveva dato attuazione allo scioglimento della comunione, conseguente alla precedente sentenza di separazione (che lo aveva disposto e regolato).
Risultando la sentenza del giudizio divisionale direttamente consequenziale, per la regolazione dei rapporti, alla sentenza di separazione, dovevano entrambe godere dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro prevista dall’art. 19 della Legge 74/1987.