Imposta di registro: natura, conseguenze e funzionamento dell’imposta. I casi nei quali l’imposta di registro è qualificata come principale, complementare e suppletiva.
L’imposta di registro è regolata dal DPR n. 131/1986, il c.d. Testo Unico dell’Imposta di Registro. Consiste in un tributo che colpisce i trasferimenti, il quale è applicato agli atti che debbono o possono essere registrati. La registrazione offre due vantaggi: attribuisce all’atto una data certa (la data di registrazione), la quale è opponibile ai terzi, e comporta la conservazione dell’atto nei pubblici registri.
L’imposta di registro, negli atti di aventi ad oggetto la cessione di beni o servizi, risulta essere alternativa all’IVA: salvo alcune eccezioni, quando è dovuta l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa e non proporzionale.
La registrazione dell’atto può essere obbligatoria o volontaria, cioè lasciata alla decisione dell’interessato. L’obbligo o meno di registrazione, salvo alcune eccezioni, discende da previsione normativa ed è conseguente alla forma e contenuto dell’atto.
Atti soggetti a registrazione: alcuni esempi
In particolare sono sempre soggetti a registrazione, tra gli altri:
- Gli atti pubblici che sono formati nel territorio dello Stato (art. 11 Parte I° Tariffa DPR 131/86).
- Le scritture private autenticate nel territorio dello Stato (salvo eccezioni).
- Le scritte private non autenticate (indicate nella prima parte della Tariffa allegata al DPR 131/86).
- Gli atti formati all’estero, che comportano il trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri. diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia.
- Gli atti formati all’estero che hanno per oggetto la locazione o l’affitto di immobili siti nello Stato.
- Contratti verbali di locazione o affitto di immobili siti nella Stato (art. 3 DPR 131/86).
- Gli atti verbali con i quali si trasferiscono, affittano aziende esistenti nel territorio o si costituiscono diritti su di reali godimento sulle stesse.
Alcune tipologie di atti, inoltre, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso (art. 6 DPR 131/86). Un esempio di quest’ultima tipologia sono le scritture private non autenticate, aventi contenuto non patrimoniale, soggette ad Iva, quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore ad euro 200,00. In tutti i casi nei quali la registrazione è prevista “in caso d’uso”, la stessa è posta quale onere a carico del soggetto che voglia avvalersi dell’atto.
Sono soggetti a registrazione, infine, gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, un giudizio (art. 8 Parte I° Tariffa DPR 131/86).
Imposta di registro: principale, complementare e suppletiva
L’imposta di registro può essere principale, complementare o suppletiva. In particolare, è principale l’imposta che viene applicata al momento della registrazione dell’atto. Risulta essere principale, inoltre, l’imposta di registro richiesta dall’Ufficio che corregge errori in sede di autoliquidazione del tributo.
Al contrario, è suppletiva l’imposta che viene applicata in quanto diretta a correggere errori o omissioni dell’Ufficio stesso. Questo avviene nei casi nei quali si richieda la registrazione dell’atto e l’Ufficio stesso liquidi erroneamente l’imposta.
Infine, l’imposta di registro è complementare in tutti gli altri casi.