Esenzione IMU per gli enti non commerciali. Il D.Lgs 504/92 prevede l’agevolazione in caso di immobile concesso in comodato d’uso ad altro ente non commerciale, per lo svolgimento di attività meritevoli.
Nell’ipotesi di immobile di proprietà di un ente non commerciale, ove questi lo conceda in comodato d’uso ad altro ente commerciale, lo stesso potrà scontare l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Si prevede infatti, all’art. 7 del D. Lgs n. 504 del 1992, una serie di ipotesi di esenzione dall’IMU quale agevolazione per gli enti non commerciali.
Alla lettera i) dell’indicato art. 7 si prevede infatti l’esenzione per gli enti non commerciali (non svolgenti attività commerciale in via principale) che svolgono attività di tipo meritevole. Vi rientrano pertanto gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica. Ed ancora, gli immobili destinati ad attività didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonché attività di religione e culto.
Esenzione IMU per gli Enti: la Giurisprudenza regionale del veneto
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza n. 544 del 2019, conferma quanto sopra indicato, pronunciandosi a favore del contribuente. Il Giudice infatti, in una controversia a tema IMU azionata dall’AdE, ha stabilito che l’immobile posseduto da un ente non commerciale, concesso in comodato ad altro ente non commerciale, ricada comunque nell’indicata esenzione.
Tale esenzione è applicabile, però, nel caso in cui anche l’ente non commerciale, che riceva in comodato l’immobile, utilizzi il medesimo per lo svolgimento di una delle attività meritevoli previste dall’art. 7, lett. i) del D.Lgs 504/92. L’ipotesi comprende, inoltre, anche il caso in cui l’attività meritevole sia esercitare dall’ente comodatario, il quale viene delegato dal comodante a svolgerle per motivi solo economici e pratici.
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