La deducibilità delle spese di sponsorizzazione in capo allo sponsor erogatore e la diversità con le spese di rappresentanza
Le spese di sponsorizzazione a favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche sono deducibili da parte del soggetto sponsor che le ha erogate. Le sponsorizzazioni infatti sono assistite da una presunzione legale assoluta. Questa presunzione fa si che le stesse rientrino nel novero delle spese di natura pubblicitaria e non in quelle di rappresentanza.
Lo stabilisce l’art. 90 comma 8 della Legge n. 289 del 2002. Sono classificate come spese pubblicitarie solo le spese in cui il soggetto soggetto che viene sponsorizzato è un’associazione e società sportiva dilettantistica. Al contrario viene escluso che le spese godano del regime di favore se riferite ad un’associazione non dilettantistica.
inoltre è necessario che le spese di sponsorizzazione siano fai un importo annuo massimo di € 200.000.
Deducibilità delle spese di sponsorizzazione: gli altri requisiti
Affinché lo sponsor possa dedurre le spese di sponsorizzazione come spese pubblicitarie e non di rappresentanza, sono necessarie ulteriori condizioni.
In primo luogo, è necessario che la sponsorizzazione erogata all’associazione sportiva serva esclusivamente a promuovere l’immagine ed i prodotti del soggetto sponsor.
In aggiunta, è fondamentale che la società sportiva che riceve l’erogazione svolga in maniera effettiva e concreta l’attività di promozione nei confronti dello sponsor.
Se sono presenti tutti gli elementi elencati si potrà procedere con la deduzione del costo derivante dal contratto di sponsorizzazione. Questo costo potrà dedursi come spesa pubblicitaria.
Infine, anche l’Agenzia delle Entrate conferma tali requisiti: l’AE individua le medesime condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali in esame, come evidenziato nella Circolare emanata nel 2003.
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