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Le clausole di trasferimento degli immobili nel divorzio

Le clausole di trasferimento degli immobili nel divorzio

Ammissibili le clausole di trasferimento degli immobili in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto a favore di uno dei coniugi o dei figli. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, si è pronunciata in tal senso con la sentenza n. 21761 del 29 Luglio 2021.

Con la sentenza n. 21761 del 29 Luglio 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la validità delle clausole di accordo relative a divorzio congiunto o separazione consensuale, le quali riconoscano la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o diritti reali sui medesimi. Valide, inoltre, le clausole che prevedano il trasferimento dei diritti sugli immobili a favore di uno dei coniugi o dei figli, per assicurarne il mantenimento.

Afferma infatti la Suprema Corte “sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei digli, al fine di assicurarne il mantenimento“.

Diviene possibile, pertanto, introdurre all’interno gli accordi di separazione o divorzio congiunto delle clausole che prevedano il trasferimento di beni o diritti reali su tali beni. In questo modo, il trasferimento avviene in via diretta, senza la necessità di un successivo accordo da riprodursi avanti al notaio.

Le clausole di trasferimento

L’accordo in esame rientra tra gli accordi di divorzio o separazione inseriti nel verbale d’udienza. In quanto tale, assumerà la forma di atto pubblico e farà fede ti tutto ciò che in esso viene attestato.

Quando l’accordo implica il trasferimento di diritti reali relativi ad immobili di proprietà dei coniugi, il verbale nel quale è contenuto costituisce valido titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 del c.c. Con tale verbale si potrà procedere al trasferimento immobiliare.

In ogni caso, precisa la Cassazione, la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone che il cancelliere che ha redatto il verbale attesti la produzione, da parte dei coniugi, degli atti e dichiarazioni previste dalla Legge n. 52 del 1985, all’art. 29, comma 1 bis. Al contrario, non rileva quale causa di nullità dell’accordo la mancata verifica da parte del cancelliere dell’intestazione catastale dell’immobile e della conformità di quanto indicato con le risultanze dei registri immobiliari.

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