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L’istituto della rappresentazione

La rappresentazione nell'eredità

L’istituto della rappresentazione: natura dell’istituto, soggetti coinvolti ed effetti nella successione.

L’istituto della rappresentazione è regolato dagli artt. 467 e s.s. del Codice Civile. Quest’ultimo stabilisce che “[..] La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. [..]

Attraverso la rappresentazione, pertanto, subentrano nella successione i discendenti in luogo (e nel grado) dei loro ascendenti. L’istituto opera nei casi in cui il rappresentato, chiamato all’eredità, non possa o non voglia accettare l’eredità stessa o un legato.

Pertanto, con la rappresentazione il soggetto che non vuole o non può accettare l’eredità (il rappresentato) è sostituito dal proprio discendente (il rappresentante), il quale prende il posto del primo nella successione.

I soggetti interessati sono i discendenti dei soggetti eredi del defunto. Quanto alla distinzione tra figli legittimi e naturali, la stessa ormai ha solo carattere terminologico, risultando i medesimi avere gli stessi diritti.

In merito ai rappresentati, l’art. 468 c.c. stabilisce che “[..] La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.[..]

L’indicazione dei soggetti verso cui ha luogo la rappresentazione è tassativa.

L’istituto della rappresentazione: ambito di applicazione

L’istituto della rappresentazione opera sia nella successione legittima, secondo quanto previsto dalla legge, sia nella successione testamentaria.

Nella successione testamentaria, la rappresentazione opera solo nel caso in cui l’erede istituito non possa/voglia accettare ed il testatore non abbia provveduto all’eventualità, sempre che non si tratti di legato di usufrutto o altro diritto di natura personale.

Quanto agli effetti, il subentro del discendente avviene nella stessa posizione giuridica dell’erede originale. In tal modo, non vi sarà un mutamento delle originali quote.

Infine, l’art. 479 del c.c. stabilisce che “[..] La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.[..]

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