Mutuo cointestato e detrazioni: a quale soggetto è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’importo nel 730, ove sia uno solo a pagare le rate del mutuo. La risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Con una risposta nel propria rivista on-line (Fisco Oggi) del 7 Settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito all’annosa questione circa il diritto alla detrazione degli interessi passivi ed oneri per le rate del mutuo ipotecario cointestato.
Evidenzia l’Agenzia che l’art. 15, comma 1, let. b) del TUIR (il Testo Unico Imposte sui Redditi), in presenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, riconosce in capo al contribuente una detrazione Irpef al 19% per gli interessi passivi e gli oneri accessori del mutuo. La detrazione va calcolata su di un importo massimo di 4 mila euro annui. L’acquisto dell’unita’ immobiliare dovrà essere effettuato nell’anno precedente o immediatamente successivo alla data della stipula del mutuo.
Nel caso analizzato dall’Agenzia il contribuente si chiedeva se, in presenza di un figlio proprietario al 100% dell’abitazione (acquistata con le agevolazioni prima casa), con mutuo cointestato con il padre, questi potesse portare interamente in detrazione quanto pagato nel proprio modello 730. La richiesta era così formulata in quanto il figlio era l’unico soggetto a pagare le rate del mutuo, in veste di proprietario esclusivo della casa.
Mutuo cointestato e detrazioni: l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate
L’amministrazione finanziaria si esprimeva negativamente circa la richiesta in esame.
Ove il contratto di mutuo sia cointestato, il limite alla detrazione degli interessi passivi ed oneri accessori deve essere ripartito tra i mutuatari. La ripartizione deve essere fatta in parti uguali o nella diversa percentuale ricavabile dal contratto di mutuo.
Tale ripartizione del limiti di spesa va effettuata anche nell’ipotesi in cui il proprietario dell’immobile sia solo uno dei soggetti mutuatari.
Infine, l’Agenzia rileva come vi sia un’unica eccezione alla ripartizione della detrazione. In caso di mutuo cointestato con coniuge fiscalmente a carico, infatti, il coniuge che sostiene la spesa delle rate del mutuo può usufruire della detrazione per intero. Quanto sopra, in ogni caso, a condizione che il coniuge a carico abbia diritto alla detrazione.