Nullità dell’ipoteca per omessa notifica della cartella esattorialee. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13314 del 18 Maggio 2021, conferma l’orientamento secondo cui la mancata notifica della cartella esattoriale comporta la nullità della successiva ipoteca trascritta dall’Agenzia.
Con una pronuncia del 2021, la numero 13314/21, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale la mancata notifica della presupposta cartella di pagamento comporta quale conseguenza la nullità del successivo atto della riscossione.
Si afferma nella sentenza infatti che “l‘omessa notifica di un atto presupposto“, il quale nel caso in esame era una cartella di pagamento “costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato“. In particolare, nel caso esaminato, l’atto consequenziale era la comunicazione preventiva di iscrizione dell’ipoteca.
Nullità dell’ipoteca per omessa notifica: la pronuncia delle Sezioni unite del 2007
La sentenza in esame conferma quanto stabilito dalla Sezioni Unite. La Suprema Corte, con la sentenza n. 16412/2007, si era pronunciata in merito della nullità degli atti successivi viziati dalla mancata notifica dell’atto presupposto. In particolare si affermava nella sentenza “l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato“.
La nullità può essere fatta valere dal contribuente anche solo mediante l’impugnazione dell’atto di comunicazione di iscrizione dell’ipoteca, sollevandone il vizio per omessa notifica della cartella. In tal modo, stabiliscono i Giudici, non è necessario che il contribuente impugni la cartella di pagamento non notificata.
In alternativa, il contribuente può procedere ad impugnare entrambi gli atti, quello viziato e quello non notificato, al fine di contestare la pretesa tributaria dell’erario nel merito.
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