Nuovo registro nazionale delle associazioni sportive: con l’entrata in vigore del D.Lgs 39/2021 diviene operativo il nuovo Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
Con l’entrata in vigore, il 31 Agosto 2022, del D.lgs n. 39/2021 (attinente alla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) diviene ufficialmente operativo il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, per la registrazione di tutti gli enti che vogliono assumere, ai fini sportivi, la qualifica di ente dilettantistico. Emanato, inoltre, il Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del suddetto registro nazionale.
Tale registro è istituito presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con modalità telematica (attraverso un portale) ed è consultabile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu (art. 3 del Regolamento attuativo).
Con la sostituzione del precedente registro si è previsto, inoltre, di un passaggio automatico dei dati delle A.s.d e della S.s.d. già iscritte al registro CONI al nuovo Registro Nazionale, entro il termine del 31 Agosto 2022. Tali enti continueranno pertanto a beneficiare dei vantaggi derivanti dall’iscrizione.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 39/2021 il Dipartimento per lo Sport affiderà alla società “Sport e salute Spa” la gestione del Registro nonché l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti sportivi iscritti.
Con l’iscrizione si potrà ottenere la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche (A.s.d.) e dalle società sportive (S.s.d.), ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 36/2021 e dell’art. 5 del D.lgs. 39/21.
In particolare, l’art. 10 del D.Lgs 36/2021 prevede espressamente che sia il nuovo Registro nazionale a certificare la natura dilettantistica dell’Associazione o della Società Sportiva.
Nuovo registro nazionale delle associazioni sportive: onere di iscrizione e comunicazione dei dati
Anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Registro, continua ad essere onere degli enti di affiliazione la raccolta ed il controllo della documentazione, necessaria per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti alle singole associazioni o società sportive.
Come in passato sarà pertanto compito degli organismi sportivi riconosciuti dal Coni, ai quali le A.s.d. e le S.s.d. risultano affiliati, comunicare i dati per consentire l’iscrizione nel Registro dei propri enti. Tra gli organismi interessati figurano le Federazioni Sportive (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) nonché gli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Nel controllo effettuato al momento dell’iscrizione rientrerà anche la verifica della conformità delle previsioni statutarie delle Associazioni e Società sportive a quanto previsto dall’art. 90 della Legge 289/2002 (per beneficiare delle agevolazioni fiscali) nonché delle condizioni previste dal nuovo D.Lgs 36/2021, Capo I, Titolo II.
Infine, a sensi dell’art. 8 del Regolamento la cancellazione di un’Associazione/Società dal Registro avverrà a seguito di istanza motivata da parte dell’iscritta. In alternativa, la cancellazione sarà possibile mediante un accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, nonché a seguito dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’A.s.d. o S.s.d. o della mancata riaffiliazione all’ente di appartenenza. Sempre possibile, in ogni caso, la cancellazione in caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.