Nuovo termine per la rottamazione quater: il Ministero annuncia l’estensione del termine per presentare le istanze di rottamazione quater. Differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2023.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 4 maggio 2023, il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale“. Tale decreto segue il comunicato stampa n. 68, pubblicato nel portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in data 21 aprile 2023, con il quale si annunciava l’arrivo della proroga per aderire alla c.d. “rottamazione quater” prevista dalla finanziaria 2023.
In materia di fisco, le novità riguardano sopratutto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. Con le nuove norme, viene differito al 30 giugno 2023 il termine ultimo per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata. Precedentemente, il suddetto termine era fissato per il giorno 30 aprile 2023, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
Di conseguenza, i contribuenti intenzionati ad aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, secondo quanto previsto dall’art.1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, avranno due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione.
Nuovo termine per la rottamazione quater: le ulteriori conseguenze
La conseguenze del preannunciato differimento del termine per la presentazione delle istanza di adesione alla definizione agevolata (in precedenza fissato al 30 aprile 2023) sono molteplici.
In primis, viene differito al 30 settembre 2023 il termine ultimo entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a trasmettere ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della rottamazione o, in alternativa, l’eventuale diniego. In precedenza, tale termine era fissato al 30 giugno 2023.
Cambiano, inoltre, i termini per il pagamento della prima (per i contribuenti che scelgono la dilazione delle somme in rate, da 2 a 18 complessive) o dell’unica rata della rottamazione. I contribuenti saranno tenuti a versare i suddetti importi entro il 31 ottobre 2023. Originariamente il termine era fissato al 31 luglio 2023.
Il termine per il pagamento della seconda rata rimane invariato al 30 novembre 2023 (si ricorda che le prime due rate, per i contribuenti con piano rateale di pagamento, saranno di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute). Il calendario delle restanti rate rimane invariato: il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.
Si pospone, infine, al 31 ottobre 2023 la data alla quale le rateizzazioni attualmente in corso (sospese con la presentazione della domanda di rottamazione) saranno automaticamente revocate.