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Redditi da attività sportiva dilettantistica

Redditi da attività sportiva dilettantistica

Redditi da attività sportiva dilettantistica: le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica sono sottoposte al regime fiscale proprio dei “redditi diversi” ex art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R. Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, sentenza n. 952 del 17/08/2022.

Secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Veneto, oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica sono sottoposte al regime fiscale proprio dei “redditi diversi” ex art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R.

In attesa dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, infatti, tale interpretazione è confermata anche dall’art. 35 co. 5 del D.L. n. 207/08, nonché dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 37/14, secondo le quali nell’ambito dei redditi diversi devono ricomprendersi tutte le attività relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche, intese nell’accezione più ampia del termine “attività sportiva”.

La vicenda traeva origine dal recupero a tassazione delle somme percepite da un istruttore di nuoto. Quest’ultime venivano infatti qualificate dall’Agenzia delle Entrate come redditi da lavoro autonomo, a causa della professionalità ed abitualità dell’attività del contribuente. Al contrario, l’istruttore qualificava tali somme come rientranti nella diversa categoria dei redditi diversi, ex art. 67 co. 1 let m) del Tuir.

La competente Commissione Tributaria, investita del ricorso, si pronunciava contro il contribuente. Secondo i Giudici di primo grado, infatti, tali somme andavano qualificate come redditi da lavoro autonomo, e non redditi diversi, proprio in ragione della professionalità dell’istruttore, il quale svolgeva la propria attività con competenza, conoscenze ed abilità, nonché con continuità temporale. Tali elementi, pertanto, secondo la Commissione rendevano impossibile l’inquadramento delle somme nella categoria dei redditi diversi. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.

Redditi da attività sportiva dilettantistica: la decisione della CTR

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, accogliendo l’appello del contribuente, annullava la sentenza di primo grado.

Per i Giudici, infatti, l’attività di istruttore di nuoto svolta dal contribuente doveva <<considerarsi rientrare, ai fini tributari, nella previsione di cui all’art. 67 lett. m) Tuir >>. Conseguentemente, le somme percepite dovevano considerarsi rientranti nella categoria dei redditi diversi.

Secondo tale interpretazione, sono da considerarsi prive di pregio le motivazioni della sentenza di primo grado, in base alle quali la professionalità e abitualità dell’attività di istruttore di nuoto, connotata da competenza, conoscenza, abilità e continuità nonché del carattere non irrisorio dei proventi riconosciuti, sarebbero indici validi ai fini dell’inclusione dei redditi percepiti nella categoria “redditi di lavoro autonomo”.

Di conseguenza, le somme percepite non potevano in alcun modo essere tassate come redditi di lavoro autonomo ma, come correttamente individuato dal contribuente, come somme rientranti nella categoria dei redditi diversi.

Secondo i Giudici, infatti, ciò che rileva dei compensi in esame  << è quindi l’essere stati i compensi erogati nello svolgimento di attività sportiva dilettantistica, come avvenuto nel caso di specie, e ciò in ragione della speciale disciplina di cui agli artt. 67 e 69 Tuir che altrimenti, diversamente opinando, non potrebbe trovare concreta applicazione >>.

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