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Regime fiscale del patto di famiglia

Regime fiscale del patto di famiglia

Regime fiscale del patto di famiglia: norme fiscali applicabili all’istituto del patto di famiglia, alla luce delle finalità dell’istituto.

Il patto di famiglia è un istituto di fondamentale importanza nel nostro ordinamento (per approfondimenti vedi qui). Il contratto, infatti, ha lo scopo di tutelare l’imprenditore ed in particolare la prosecuzione dell’impresa nel suo passaggio tra generazioni. Evidente pertanto la sua valenza per l’ordinamento, anche alla luce dell’interesse generale alla prosecuzione ed incentivazione delle imprese.

Con il patto l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte la propria azienda (o le partecipazioni sociali) ad uno o più dei propri discendenti. Al contempo i soggetti legittimari, non assegnatari dell’azienda, riceveranno una quota di pari valore (rispetto al valore dell’azienda o delle quote sociali trasferite agli altri discendenti).

Stante la sempre maggiore diffusione del contratto, risulta centrale lo studio del regime fiscale che interessa l’istituto in esame. Il patto di famiglia, per la sua natura, rientra fiscalmente nella disciplina delle donazioni. Di conseguenza, si applicherà la relativa imposta secondo quanto previsto dal Testo Unico n. 346/90.

Regime fiscale del patto di famiglia: la disciplina specifica

Entrando nel dettaglio del regime fiscale, l’attribuzione fatta dall’imprenditore all’assegnatario beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4 ter del Testo Unico n. 346/90. La norma prevede che i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia in favore di discendenti, riguardanti aziende o quote sociali, non siano soggetti all’imposta sulle donazioni.

Per godere dell’esenzione i beneficiari del patto sono tenuti a proseguire l’esercizio dell’attività di impresa o detenerne il controllo (se si tratta di partecipazioni sociali) per almeno 5 anni. Gli stessi, inoltre, hanno l’obbligo di dichiarare esplicitamente all’atto della stipula del patto la volontà di rispettare tale condizione.

A conferma di quanto sopra anche la Giurisprudenza della Corte di Cassazione (su tutte, la sent. n. 29500/2020).

Quanto alla liquidazione della quota di legittima, fatta dal legittimario assegnatario ai legittimari non assegnatari, la stessa è assoggettata all’imposta sulle donazioni (ed alle conseguenti aliquote e della franchigie previste con riferimento al rapporto di parentela). A supporto di quanto sopra anche le Circolari n. 3/E del 22.1.2008 e n. 18/E del 29.5.2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, nel caso in cui no dei legittimari non assegnatari proceda alla rinuncia della propria liquidazione, questa sconterebbe solo l’imposta di registro in misura fissa.

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