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Riammissione alla rottamazione ter e saldo e stralcio

Riammissione alla rottamazione ter e saldo e stralcio

Riammissione alla rottamazione ter e saldo e stralcio: l’Agenzia delle Entrate Riscossione aggiorna le domande e risposte sulla riammissione.

Con un comunicato del 29 Marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha aggiornato le proprie FAQ relative alle domande più frequenti sulla riammissione alla rottamazione ter.

Con la Legge n. 25/2022 si è infatti proceduto alla conversione del Decreto Sostegni-ter, intervenendo anche nella materia tributaria. In particolare, si è prevista la riammissione dei contribuenti decaduti dagli istituti della Rottamazione Ter e dal Saldo e Stralcio.

I contribuenti che non hanno pagato (o hanno pagato parzialmente) le rate originariamente in scadenza nel 2020 e 2021 potranno godere di nuovi termini per il pagamento. La legge in esame, inoltre, per le rate in scadenza nel 2022, prevede la tempestività del pagamento se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Con un’altra FAQ l’Agenzia, in aggiunta, specifica quando deve considerarsi tempestivo il pagamento delle rate 2020 e 2021 della definizione agevolata. I contribuenti decaduti sono riammessi ai benefici se effettuano il pagamento:

  • Per le rate in scadenza nel 2020, entro il 30 Aprile 2022.
  • Per le rate in scadenza nel 2021, entro il 31 Luglio 2022.

Riammissione alla rottamazione ter: le altre precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa, inoltre, che la Legge 25/2022 ha previsto i 5 giorni di tolleranza sui pagamenti introdotti dal D.L. 119/18. Pertanto si considerano tempestivi i pagamenti relativi alla “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione delle risorse proprie UE” effettuati entro:

  • 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020.
  • 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021.
  • I5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.

Per effettuare il pagamento l’Agenzia indica di utilizzare i bollettini già inviati, anche se il versamento viene effettuato in date diverse rispetto alle originarie. Rimane sempre possibile richiedere una nuova copia dei bollettini.

Fondamentale il rispetto delle date. Se il contribuente paga oltre i termini previsti (o importi parziali) la misura agevolativa non si perfezionerà. In questo caso i versamenti saranno un di acconto sulle somme dovute.

La Legge n. 25/2022 ha inoltre stabilito l’estinzione delle procedure esecutive. Se vi sono procedimenti esecutivi attivati per il mancato/tardivo/parziale pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, la riammissione al beneficio ne comporterà l’estinzione.

La nuova legge, infine, non riguarda coloro i quali sono decaduti per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019.

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