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Rinuncia all’eredità ed obblighi tributari

Rinuncia all'eredità ed obblighi tributari

Rinuncia all’eredità ed obblighi tributari: con l’ordinanza n. 21006/21 la Suprema Corte conferma che il contribuente che abbia rinunciato all’eredità non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva dei debiti fiscali del de cuius.

Con l’ordinanza n. 21006/21 si è confermato l’orientamento della Cassazione secondo cui il soggetto chiamato all’eredità, rinunciatario, non può essere chiamato a rispondere dei debiti fiscali del defunto.

La vertenza traeva origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei chiamati all’eredità di un defunto. Questi avevano nel frattempo impugnato l’avviso e, nelle more del procedimento, avevano proceduto a rinunciare all’eredità. Gli stessi, inoltre, evidenziavano come la presentazione di una dichiarazione di successione non fosse, in alcun modo, indice di accettazione dell’eredità.

La vertenza, dopo i gradi di merito, giungeva alla Corte di Cassazione, a seguito del ricorso incardinato dall’Agenzia dopo la sentenza della CTR a favore della tesi del contribuente.

Rinuncia all’eredità ed obblighi tributari: la decisione della Suprema Corte

Secondo i Giudici per effetto della rinuncia, il chiamato all’eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato, secondo quanto previsto dall’art. 521 c.c. Di conseguenza, la chiamata si devolve secondo le norme di legge.

L’unico modo per accettare l’eredità, dopo la rinuncia, è mediante una revoca della medesima. Questa può essere effettuata entro 10 anni dalla morte del defunto, ma solo ove il nuovo chiamato all’eredità non abbia nel frattempo accettato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, il chiamato all’eredità che non ha mai accettato ed anzi abbia rinunciato, non può mai essere considerato titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del defunto.

A sostegno della propria tesi la Cassazione cita un precedente arresto giurisprudenziale (Cass. Civile, Sentenza n. 15871/2020). Secondo tale sentenza “[..] Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione) [..]”. Questo in quanto, essendo la rinuncia con effetto retroattivo,[..] egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili [..]“.

Il chiamato all’eredità rinunciatario non potrà mai essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius. Tale principio varrà anche per il periodo tra la morte e l’eventuale rinuncia.

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