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Tari non dovuta con servizio carente

Tari non dovuta con servizio carente

Tari non dovuta con servizio carente: ove il servizio offerto dal Comune non sia adeguato, sarà legittima la richiesta di riduzione della TARI. Cassazione, ordinanza n. 25589/2022 del 31 Agosto 2022.

Con una recentissima ordinanza (n. 25589/22), la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui risulta legittima la richiesta di riduzione della TARI avanzata dal contribuente, il quale sia tenuto a rivolgersi ad un privato per lo smaltimento dei rifiuti a causa della carenza del servizio offerto dall’ente locale.

La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento TARI notificato ad una società, la quale non aveva pagato per intero il tributo. Avverso tale avviso la contribuente proponeva ricorso presso la competente CTP, la quale pronunciava sentenza di accoglimento. La ricorrente, in particolare, sosteneva la non debenza del tributo, stante il mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nelle aree interportuali, ove la stessa si trovava ad operare. A riprova di quanto sopra, la ricorrente produceva le ricevute per il pagamento di un servizio privato di smaltimento, al quale si era trovata costretta a rivolgersi a causa delle inadempienze dell’ente locale.

La decisione veniva impugnata dal Comune, con ricorso in appello, il quale trovava successivamente accoglimento. Secondo la CTR, infatti, risultava irrilevante che la contribuente avesse prodotto fatture relative al pagamento di un servizio di smaltimenti rifiuti privato. Tale circostanza non provava l’inadempienza del Comune circa la raccolta dei rifiuti. Di conseguenza, l’imposta TARI era dovuta per intero.

Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso in Cassazione.

Tari non dovuta con servizio carente: la decisione della Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza in esame, si esprimeva a favore della contribuente, cassando la decisione impugnata e rinviandola alla CTR per nuova pronuncia.

A detta della Suprema Corte, la Commissione Tributaria Regionale aveva errato ritenendo dovuto per intero il tributo, nonostante il comune non avesse mai fornito la prova dello svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle aree interportuali.

Affermavano i Giudici, richiamando un precedente specifico in materia (Cass. sentenza 14907/2020), che “[..] ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l’immobile del contribuente e quest’ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è ugualmente dovuta [..]“. La TARI risulta dovuta in quanto è finalizzata “[..] a consentire all’amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili ai singoli utenti, ma in misura ridotta ai sensi del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 (Cass. 11451 del 2015) [..]“.

Presupposto impositivo della TARI è l’occupazione o la condizione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato. Sarà pertanto a carico del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di eventuali riduzioni, essendo l’esenzione/riduzione una eccezione alla regola generale del pagamento del tributo.

Al contrario, graverà sull’Amministrazione l’onere della prova della fonte dell’obbligazione tributaria, la quale nel caso in esame non era stata fornita (di orientamento conforme anche Cassazione, sentenza 12979/2019).

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