Ticket sanitario e giurisdizione tributaria: la competenza a decidere sulle controversie in materia di Ticket sanitario spetta al Giudice tributario.
Con una importante pronuncia del 2021 la Commissione Tributaria della Campania ha statuito la competenza del Giudice Tributario relativamente alle liti in materia di ticket sanitario. A tale conclusione i Giudici pervenivano in ragione del fatto che il suddetto ticket deve essere qualificato come entrata di natura tributaria.
La vicenda originava da un ricorso con il quale il contribuente impugnava avanti la CTP un avviso di pagamento per il recupero di vari ticket ex art. 2 del D.Lgs. 124/1998. Tali ticket erano dovuti dal cittadino all’Azienda Sanitaria Locale.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 6070/12/2020 dichiarava “il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario“. I Giudici ritenevano che l’oggetto del giudizio fosse la richiesta di quote di partecipazione alla spesa sanitaria, come tali rientranti nel novero delle prestazioni di natura assistenziale per le quali sussiste la giurisdizione del Giudice del Lavoro.
I Giudici della CTP negavano, pertanto, la natura tributaria del ticket e, di conseguenza, la giurisdizione della Commissione Tributaria. A tale decisione seguiva l’appello del contribuente.
Ticket sanitario e giurisdizione tributaria: la decisione della CTR
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo erronea la decisione della CTP di declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice del lavoro.
Afferma infatti la CTR che le controversie in materia di ticket sanitario rientrano nella competenza del giudice tributario, sulla base all’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992. Quest’ultimo delega al Giudice tributario ogni vertenza relativa ai tributi, comunque denominati. Necessario pertanto valutare se il Ticket sanitario sia o meno un’entrata di natura tributaria.
Oggetto del giudizio, secondo la CTR, è il pagamento del Ticket, il quale rappresenta una quota di partecipazione alla spesa sanitaria pubblica da parte del cittadino. Le caratteristiche di tale prestazione fanno si che alla stessa, secondo la CTR, deve riconoscersi natura tributaria.
La natura del ticket sanitario: normativa e giurisprudenza dominante
Il Ticket sanitario è stato introdotto dal D.L. n. 382/1989, la quale lo qualifica come forma di partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti.
Anche il successivo D.Lgs. n. 124/1998 ha continuato a riferirsi al Ticket nei medesimi termini. L’obbligatorietà del Ticket, la sua determinazione in misura forfettaria e la finalità di copertura, insieme alla fiscalità generale, dei costi sopportati dal SSN, portano ad includere il suddetto nella nozione di tributo.
In senso conforme si esprimono sia la Giurisprudenza della Cassazione (su tutte, ordinanza delle Sezioni Unite n. 123/2007) sia la Corte Costituzionale (sent. 238/2009).
La Suprema Corte ha più volte affermato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative a tutti i tributi, nei quali vi rientrerebbe anche il ticket sanitario. Quanto alla Corte Costituzionale, la stessa ha stabilito il principio secondo il quale ci troviamo di fronte ad un’obbligazione tributaria tutte le volte che la prestazione è doverosa, non sussiste un rapporto sinallagmatico ed è collegata ad una spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
In conclusione, avendo il ticket sanitario carattere obbligatorio, natura non di corrispettivo e compartecipando alla spesa pubblica, deve riconoscersi al medesimo natura di entrata tributaria. Di conseguenza la CTR, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs 546/92, ha provveduto a riconoscere la giurisdizione della Commissione in materia.